(Statuto-art. 48)
                             Articolo 48 
Privilegi ed immunita' 
1. La Corte gode suo territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi
   e delle immunita' necessari per l'adempimento del suo mandato. 
2. I giudici, il Procuratore, i Vice-procuratori  ed  il  Cancelliere
   beneficiano nell'esercizio delle loro funzioni e  relativamente  a
   tali funzioni dei privilegi ed immunita' concessi  ai  capi  delle
   missioni diplomatiche. Dopo la  scadenza  del  loro  mandato  essi
   continuano a beneficiare dell'immunita' da qualsiasi giurisdizione
   per parole, scritti ed  atti  inerenti  all'esercizio  delle  loro
   funzioni ufficiali. 
3. Il Vice-Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore  ed
   il personale dell'Ufficio di  Cancelleria  godono  dei  privilegi,
   immunita' ed agevolazioni necessarie per  l'esercizio  delle  loro
   funzioni in conformita' all'accordo sui privilegi e  le  immunita'
   della Corte. 
4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la  cui  presenza
   e'  richiesta  presso  la  sede  della   Corte   beneficiano   del
   trattamento necessario  per  il  buon  funzionamento  della  Corte
   secondo l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte. 
5. I privilegi e le immunita' possono essere aboliti: 
a) nel caso di un giudice o di  un  Procuratore,  mediante  decisione
presa a maggioranza assoluta dei giudici: 
b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza; 
c) nel caso dei Vice-Procuratori e  del  personale  dell'ufficio  del
Procuratore, dal Procuratore. 
d) nel caso del Vice-Cancelliere  e  del  personale  dell'Ufficio  di
Cancelleria, dal Cancelliere.