Articolo 49 Retribuzioni, indenniita' e rimborso spese I giudici, il Procuratore, i Vice-Procuratori il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere percepiscono le retribuzioni, indennita' e rimborsi stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti. Tali retribuzioni ed indennita' non saranno ridotte nel corso del mandato.