(Statuto-art. 49)
                             Articolo 49 
Retribuzioni, indenniita' e rimborso spese 
I giudici, il Procuratore, i Vice-Procuratori il  Cancelliere  ed  il
   Vice-Cancelliere  percepiscono  le  retribuzioni,   indennita'   e
   rimborsi  stabilite  dall'Assemblea  degli   Stati   Parti.   Tali
   retribuzioni ed indennita'  non  saranno  ridotte  nel  corso  del
   mandato.