Articolo 50 Lingue ufficiali e lingue di lavoro 1. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il francese ed il russo. Le decisioni della Corte nonche' altre decisioni che risolvono questioni fondamentali sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La Presidenza determina, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di procedura e di prova, quali decisioni possono essere considerate ai fini del presente paragrafo come risolutive di questioni fondamentali. 2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese. Il Regolamento di procedura e di prova definisce i casi in cui altre lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro. 3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura, o di' ogni Stato autorizzato ad intervenire in una procedura la Corte autorizza l'impiego, per tale parte o Stato, di una lingua diversa dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.