(Statuto-art. 50)
                             Articolo 50 
Lingue ufficiali e lingue di lavoro 
1. Le lingue  ufficiali  della  Corte  sono  l'inglese,  l'arabo,  il
   cinese, lo spagnolo, il francese ed il russo. Le  decisioni  della
   Corte nonche' altre decisioni che risolvono questioni fondamentali
   sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue  ufficiali.  La
   Presidenza determina, secondo i criteri stabiliti dal  Regolamento
   di  procedura  e  di  prova,  quali   decisioni   possono   essere
   considerate ai fini del  presente  paragrafo  come  risolutive  di
   questioni fondamentali. 
2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese.  Il
   Regolamento di procedura e di prova definisce i casi in cui  altre
   lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro. 
3. Su richiesta di ogni parte ad una  procedura,  o  di'  ogni  Stato
   autorizzato ad intervenire in una  procedura  la  Corte  autorizza
   l'impiego,  per  tale  parte  o  Stato,  di  una  lingua   diversa
   dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.