Articolo 51 Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 1. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove entrano in vigore al momento della loro adozione da parte dell'Assemblea di Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri. 2) Possono essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove da parte di: a) ogni Stato Parte, b) i giudici agenti a maggioranza assoluta, c) il Procuratore. Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati parti. 3. Dopo l'adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, nei casi di emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non e' prevista da dette Regole i giudici possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati parti nella sua riunione ordinaria o straordinaria successiva non le adotti le modifichi o le respinga. 4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, le relative modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, nonche' le regole provvisorie non si applicano retroattivamente a scapito della persona oggetto di un'inchiesta di azioni giudiziarie o di condanna. 5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura e di prova, prevale lo Statuto.