(Statuto-art. 51)
                             Articolo 51 
Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 
1. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove  entrano  in
   vigore al momento della loro adozione da parte  dell'Assemblea  di
   Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri. 
2) Possono essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali  e  di
Ammissibilita' delle Prove da parte di: 
a) ogni Stato Parte, 
b) i giudici agenti a maggioranza assoluta, 
c) il Procuratore. 
Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro  adozione  a
   maggioranza di due terzi dei  membri  dell'Assemblea  degli  Stati
   parti. 
3. Dopo l'adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
   Prove, nei casi di emergenza in  cui  una  determinata  situazione
   sottoposta alla Corte non e' prevista da dette  Regole  i  giudici
   possono a maggioranza di due terzi  stabilire  regole  provvisorie
   che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli  Stati  parti
   nella sua riunione ordinaria o  straordinaria  successiva  non  le
   adotti le modifichi o le respinga. 
4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, le relative
   modifiche e le regole provvisorie sono  conformi  alle  norme  del
   presente Statuto. Gli emendamenti alle  Regole  Procedurali  e  di
   Ammissibilita' delle Prove, nonche' le regole provvisorie  non  si
   applicano retroattivamente a  scapito  della  persona  oggetto  di
   un'inchiesta di azioni giudiziarie o di condanna. 
5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura
e di prova, prevale lo Statuto.