(Convenzione-art. 18)
(( Articolo 18 - Obblighi generali 
 
  1 Le Parti adottano le necessarie misure  legislative  o  di  altro
tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire  che
esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra  tutti  gli
organismi statali competenti, comprese le  autorita'  giudiziarie,  i
pubblici ministeri, le autorita' incaricate  dell'applicazione  della
legge,  le  autorita'  locali  e  regionali,  le  organizzazioni  non
governative e le altre organizzazioni o entita' competenti,  al  fine
di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni  forma  di
violenza  rientrante  nel  campo  di  applicazione   della   presente
Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali
e  specializzati  di  cui  agli  articoli  20  e  22  della  presente
Convenzione. 
  3 Le Parti si accertano  che  le  misure  adottate  in  virtu'  del
presente capitolo: 
  - siano basate su una comprensione della violenza di genere  contro
le donne e della violenza domestica  e  si  concentrino  sui  diritti
umani e sulla sicurezza della vittima; 
  -  siano  basate  su  un  approccio   integrato   che   prenda   in
considerazione il rapporto tra vittime, autori,  bambini  e  il  loro
piu' ampio contesto sociale; 
  - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; 
  - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle
donne vittime di violenze; 
  - consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali  di  una
serie di servizi di protezione e di supporto; 
  -  soddisfino  i  bisogni  specifici  delle  persone   vulnerabili,
compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili. 
  4 La messa a disposizione dei servizi non deve  essere  subordinata
alla volonta' della vittima di intentare un procedimento penale o  di
testimoniare contro ogni autore di tali reati. 
  5 Le  Parti  adottano  misure  adeguate  per  garantire  protezione
consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e  alle  altre
vittime che hanno diritto a tale protezione,  conformemente  ai  loro
obblighi derivanti dal diritto internazionale. ))