(Convenzione-art. 20)
(( Articolo 20 - Servizi di supporto generali 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le vittime abbiano  accesso  ai  servizi
destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se
necessario, dei servizi quali le  consulenze  legali  e  un  sostegno
psicologico,   un'assistenza   finanziaria,   alloggio,   istruzione,
formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le vittime abbiano  accesso  ai  servizi
sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e
di figure professionali adeguatamente formate per fornire  assistenza
alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati. ))