(Convenzione-art. 21)
((   Articolo   21   -   Assistenza    in    materia    di    denunce
individuali/collettive 
 
  Le  Parti  vigilano  affinche'  le  vittime  possano  usufruire  di
informazioni sui meccanismi regionali  e  internazionali  disponibili
per le denunce individuali o collettive  e  vi  abbiano  accesso.  Le
Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto
sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia. ))