(Convenzione-art. 22)
(( Articolo 22 - Servizi di supporto specializzati 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per fornire o,  se  del  caso,  predisporre,  secondo  una
ripartizione  geografica  appropriata,  dei   servizi   di   supporto
immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni  vittima
di  un  qualsiasi  atto  di  violenza  che  rientra  nel   campo   di
applicazione della presente Convenzione. 
  2 Le Parti forniscono  o  predispongono  dei  servizi  di  supporto
specializzati per tutte  le  donne  vittime  di  violenza  e  i  loro
bambini. ))