(Convenzione-art. 23)
(( Articolo 23 - Case rifugio 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per  consentire  la  creazione   di   rifugi   adeguati,   facilmente
accessibili e in numero sufficiente per offrire  un  alloggio  sicuro
alle vittime, in particolare  le  donne  e  i  loro  bambini,  e  per
aiutarle in modo proattivo. ))