(Convenzione-art. 27)
(( Articolo 27 - Segnalazioni 
 
  Le Parti adottano le misure necessarie per  incoraggiare  qualsiasi
persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza  che
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione,  o  che
abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto  potrebbe  essere
commesso,  o  che  si  possano  temere  nuovi  atti  di  violenza,  a
segnalarlo alle organizzazioni o autorita' competenti. ))