(Convenzione-art. 28)
(( Articolo 28 - Segnalazioni da parte delle figure professionali 
 
  Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che  le  norme
sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a  certe
figure  professionali  non  costituiscano  un  ostacolo   alla   loro
possibilita', in opportune condizioni, di fare una segnalazione  alle
organizzazioni o autorita' competenti,  qualora  abbiano  ragionevoli
motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di  violenza
che rientra nel campo di applicazione della  presente  Convenzione  o
che si possano temere nuovi gravi atti di violenza. ))