(Convenzione-art. 6)
  Articolo 6 
 
  Ciascuna Parte si impegna: 
  i. a prevedere un sostegno finanziario per la ricerca  archeologica
da parte  dei  poteri  pubblici  nazionali,  regionali  o  locali  in
funzione delle loro rispettive competenze; 
  ii ad accrescere i mezzi materiali dell'archeologia preventiva: 
  a. adottando le  disposizioni  utili  affinche',  in  occasione  di
grandi lavori di riassetto pubblico o privato sia  prevista  mediante
fondi adeguatamente provenienti dal settore pubblico  o  dal  settore
privato,  la  copertura  completa  del  costo  di   ogni   necessaria
operazione archeologica connessa a questi lavori, 
  b. facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, sullo
stesso   piano   degli   studi   sull'impatto   resi   necessari   da
preoccupazioni relative all'ambiente e  all'assetto  del  territorio,
gli studi e le prospezioni  archeologiche  preliminari,  i  documenti
scientifici e di sintesi nonche'  le  comunicazioni  e  pubblicazioni
complete concernenti le scoperte.