Articolo 23 1. Le misure adottate dalle autorita' di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. 2. Tuttavia, il riconoscimento puo' essere negato: a) qualora la misura sia stata adottata da un'autorita' la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II; b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilita' di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto; c) su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilita' genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilita' di essere sentita; d) qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell'interesse superiore del minore; e) qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto; f) qualora la procedura di cui all'art. 33 non sia stata rispettata.