(Convenzione-art. 24)
                             Articolo 24 
 
    Senza pregiudizio dell'art. 23,  paragrafo  primo,  ogni  persona
interessata puo' chiedere alle  autorita'  competenti  di  uno  Stato
contraente  che  si  pronuncino  sul  riconoscimento  o  il   mancato
riconoscimento di una misura adottata in un altro  Stato  contraente.
La procedura e' regolata dalla legge dello Stato richiesto.