Articolo 26 1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di tale Stato. 2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione. 3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'art. 23, paragrafo 2.