Articolo 28 Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorita'. L'esecuzione delle misure avviene confoiniemente alla legge dallo Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.