(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28 
 
    Le  misure  adottate  in  uno  Stato  contraente   e   dichiarate
esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in  un  altro  Stato
contraente, sono eseguite  in  quest'ultimo  come  se  fossero  state
adottate dalle proprie autorita'. L'esecuzione delle  misure  avviene
confoiniemente alla legge dallo Stato richiesto  nei  limiti  che  vi
sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.