(Regolamento operativo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
   Procedura di esclusione e obblighi in capo al soggetto escluso 
 
    1. Al  verificarsi  delle  ipotesi  di  esclusione  dei  soggetti
aderenti di cui all'art. 24 dello Statuto: 
      da parte dei soggetti  di  cui  all'art.  16,  comma  1,  dello
Statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede  un  termine  di
dodici mesi per adempiere agli obblighi  statutari,  informandone  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Fondo  informa  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob e previa autorizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto  interessato
di  cui  all'art.  16,  comma  1  dello  Statuto   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob; 
      da parte dei soggetti  di  cui  all'art.  16,  comma  2,  dello
Statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede  un  termine  di
dodici mesi  per  adempiere  agli  obblighi  statutari,  informandone
l'Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla  prestazione  dei
servizi e attivita' di investimento e del servizio  accessorio  cosi'
come definiti dall'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice. Decorso
inutilmente tale termine, il Fondo,  previo  consenso  dell'Autorita'
che  ha  rilasciato  l'autorizzazione,  delibera  l'esclusione  e  la
comunica al soggetto interessato e all'Autorita'  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione. 
    2. Il soggetto escluso e' tenuto agli obblighi di cui all'art. 8,
comma 1, del presente Regolamento.