Art. 16. Poteri generali Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca: 1. puo' raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili; 2. puo' acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha investito; 3. puo' garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita; 4. puo' sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalita' compatibili con lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione; 5. puo' investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni; 6. garantisce che sulla facciata di ogni titolo da essa emesso o garantito vi sia la chiara indicazione che non si tratta di un'obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell'obbligazione di un Governo, nel qual caso sara' cosi' specificato; 7. puo' istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti, a condizione che tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, secondo una struttura di gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori; 8. puo' istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, filiali che corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca; 9. puo' esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.