(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
                           Fondi speciali 
 
  (1) La Banca puo' accettare Fondi speciali che corrispondono al suo
scopo e rientrano  nelle  sue  funzioni;  tali  Fondi  speciali  sono
risorse della Banca. La totalita' delle spese  di  gestione  di  ogni
Fondo speciale e' a carico del Fondo medesimo. 
  (2) I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere impiegati
secondo modalita' e a condizioni conformi allo scopo e alle  funzioni
della Banca, nonche' all'accordo relativo a ciascun fondo. 
  (3) La Banca adotta le regole e i  regolamenti  speciali  necessari
per  l'istituzione,  l'amministrazione  e  l'impiego  di  ogni  Fondo
speciale. Tali regole  e  regolamenti  devono  essere  conformi  alle
disposizioni del presente Accordo,  fatte  salve  quelle  applicabili
espressamente solo alle operazioni ordinarie della Banca. 
  (4) L'espressione «risorse dei Fondi Speciali»  si  riferisce  alle
risorse di qualsiasi Fondo speciale e comprende: 
    i) i fondi accettati dalla Banca e destinati a un Fondo speciale; 
    ii) i fondi ricevuti in relazione  a  prestiti  o  garanzie  e  i
proventi di qualsiasi partecipazione azionaria finanziati mediante le
risorse di un Fondo speciale e incassati dal Fondo speciale  in  base
alle regole e ai regolamenti della Banca che lo disciplinano; 
    iii) i redditi derivanti da investimenti  di  risorse  dei  Fondi
Speciali; e 
    iv)  tutte  le  altre  risorse  messe  a  disposizione  di  Fondi
speciali.