Art. 17. Fondi speciali (1) La Banca puo' accettare Fondi speciali che corrispondono al suo scopo e rientrano nelle sue funzioni; tali Fondi speciali sono risorse della Banca. La totalita' delle spese di gestione di ogni Fondo speciale e' a carico del Fondo medesimo. (2) I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere impiegati secondo modalita' e a condizioni conformi allo scopo e alle funzioni della Banca, nonche' all'accordo relativo a ciascun fondo. (3) La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali necessari per l'istituzione, l'amministrazione e l'impiego di ogni Fondo speciale. Tali regole e regolamenti devono essere conformi alle disposizioni del presente Accordo, fatte salve quelle applicabili espressamente solo alle operazioni ordinarie della Banca. (4) L'espressione «risorse dei Fondi Speciali» si riferisce alle risorse di qualsiasi Fondo speciale e comprende: i) i fondi accettati dalla Banca e destinati a un Fondo speciale; ii) i fondi ricevuti in relazione a prestiti o garanzie e i proventi di qualsiasi partecipazione azionaria finanziati mediante le risorse di un Fondo speciale e incassati dal Fondo speciale in base alle regole e ai regolamenti della Banca che lo disciplinano; iii) i redditi derivanti da investimenti di risorse dei Fondi Speciali; e iv) tutte le altre risorse messe a disposizione di Fondi speciali.