(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
           Destinazione e distribuzione del reddito netto 
 
  (1)  Almeno  una  volta  all'anno,  il  Consiglio  dei  Governatori
determina, previa deduzione della parte destinata  alla  riserva,  la
quota  di  reddito  netto  della  Banca  destinata  agli  utili   non
distribuiti e ad altri scopi e, se del caso, la quota da  distribuire
ai membri. Ogni decisione sulla destinazione del reddito netto  della
Banca ad altri scopi e' presa mediante una  votazione  a  Maggioranza
Super secondo l'articolo 28. 
  (2)  La  distribuzione  prevista  al  paragrafo  1  e'   effettuata
proporzionalmente al numero di azioni possedute da  ogni  membro;  il
Consiglio dei Governatori stabilisce le modalita'  e  la  valuta  dei
pagamenti.