Art. 20. Metodi per adempiere agli impegni della Banca (1) Nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa, e in caso di perdite su partecipazioni azionarie o altri tipi di finanziamento secondo l'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite. (2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate: i) in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1; ii) in secondo luogo, al reddito netto; iii) in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti; iv) in quarto luogo, al capitale versato; e v) infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sara' chiamato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 3.