(Accordo-art. 20)
                              Art. 20. 
            Metodi per adempiere agli impegni della Banca 
 
  (1) Nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso  di
ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o  garantiti
dalla Banca o  a  cui  essa  partecipa,  e  in  caso  di  perdite  su
partecipazioni  azionarie  o  altri  tipi  di  finanziamento  secondo
l'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, la Banca adotta tutte le  misure
che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati
per far fronte a eventuali perdite. 
  (2) Le perdite risultanti dalle operazioni  ordinarie  della  Banca
sono addebitate: 
    i) in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1; 
    ii) in secondo luogo, al reddito netto; 
    iii) in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti; 
    iv) in quarto luogo, al capitale versato; e 
    v) infine, a un importo adeguato del  capitale  sottoscritto  non
versato,  che  sara'   chiamato   conformemente   alle   disposizioni
dell'articolo 6 paragrafo 3.