Articolo 18 - Responsabilita' delle persone giuridiche 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualita' di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base: a del potere di rappresentanza della persona giuridica; b dell'autorita' di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c dell'autorita' di esercitare controlli in seno alla persona giuridica. 2 In linea con i principi giuridici delle Parti la responsabilita' della persona giuridica puo' essere penale, civile o amministrativa. 3 Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorita'. 4 Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.