(Convenzione-art. 18)
 
  Articolo 18 - Responsabilita' delle persone giuridiche 
 
  1	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie ad assicurare che le  persone  giuridiche  possano  essere
ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della
presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi  persona
fisica che agisca individualmente o  in  qualita'  di  membro  di  un
organo della persona giuridica, che eserciti un  ruolo  direttivo  in
seno alla persona giuridica sulla base: 
    a	del potere di rappresentanza della persona giuridica; 
    b	dell'autorita' di adottare decisioni per  conto  della  persona
giuridica; 
    c	dell'autorita' di esercitare controlli  in  seno  alla  persona
giuridica. 
  2	In linea con i principi giuridici delle Parti la  responsabilita'
della persona giuridica puo' essere penale, civile o amministrativa. 
  3	Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna  Parte
contraente prende le misure necessarie ad assicurare che  le  persone
giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza
di vigilanza o controllo da parte di una persona  fisica  di  cui  al
paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un  reato  di  cui
agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della
persona giuridica in questione da parte di  una  persona  fisica  che
agisca sotto la sua autorita'. 
  4	Tale responsabilita' non  pregiudica  la  responsabilita'  penale
delle persone fisiche che hanno commesso il reato.