Allegato 2 SPECIFICHE TECNICHE (ART. 19 DELL'ALLEGATO 1) Art. 1. Definizioni 1. Ferme le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato 1, ai fini del presente allegato si intende per: a) amministrazione: organizzazione della Giustizia amministrativa; b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; c) allegato 1: l'allegato 1 al presente decreto; d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD; e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD; f) sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it g) portale dell'avvocato: sezione del sito istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al SIGA; h) portale del magistrato: sezione del sito istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel SIGA; i) cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra amministrazioni; l) upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del SIGA; m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web; n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute; o) pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; p) ReGIndE: Registro generale degli indirizzi elettronici; q) registro delle PP.AA.: registro contenente gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale; s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione; t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione; u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo; v) SPC: Sistema pubblico di connettivita'; z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall'amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati; aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall'amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.