(Allegato 2-art. 11)
                              Art. 11. 
 
        Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche 
                      - art. 12 dell'allegato 1 
 
    1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo  grado  con
modalita' telematiche da parte dei tribunali amministrativi regionali
e  del  Tribunale   regionale   di   giustizia   amministrativa   del
Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia
amministrativa per  la  Regione  Siciliana,  avviene,  tramite  SIGA,
mediante accesso diretto al fascicolo di primo  grado  da  parte  dei
soggetti abilitati. 
    2. La trasmissione del fascicolo informatico o  di  suoi  singoli
atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al
comma 1 avviene,  in  ogni  stato  e  grado  del  giudizio,  per  via
telematica  con  le  modalita'  stabilite  in  virtu'   di   apposite
convenzioni  stipulate  dal  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa.