(Allegato 2-art. 12)
                              Art. 12. 
 
           Formato degli atti e dei documenti processuali 
                      - art. 11 dell'allegato 1 
 
    1. L'atto del processo in forma  di  documento  informatico  puo'
essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: 
      a) PDF - PDF/A  ottenuto  da  trasformazione  di  un  documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di  selezione  e  copia
parti. Non e' ammessa la  scansione  di  copia  per  immagine,  fatta
eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4; 
      b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); 
      c) testo formattato (estensione RTF); 
      d)  archivio  compresso  WinZip  (estensione  zip)   o   WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti. 
    2. I formati indicati non devono contenere  restrizioni  al  loro
utilizzo per selezione e copia integrale o parziale. 
    3. I documenti allegati e la procura  alle  liti  possono  essere
depositati esclusivamente nei seguenti formati: 
      a) PDF ottenuto da trasformazione  di  un  documento  testuale,
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti; 
      b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); 
      c) Extended Markup Language (estensione xml); 
      d) immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif); 
      e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche' contenenti
file nei formati di cui alle lettere precedenti; 
      f)  archivio  compresso  WinZip  (estensione  zip)   o   WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere  da  a)  a  f)  del
presente comma. 
    4. I documenti digitali possono essere depositati in  un  formato
diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato  e'
richiesto da specifiche disposizioni normative. 
    5. Il deposito di atti e  documenti  in  formato  immagini  e  di
documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e'
ammesso esclusivamente nel caso in cui i  documenti  originali  siano
disponibili solo in versione cartacea. 
    6. La struttura del documento con firma digitale e' PadES-BES. 
    7. La modalita' di apposizione della firma digitale o della firma
elettronica qualificata e' del tipo «firme multiple»  e  prevede  che
uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo
stesso documento. Il sistema  consente  anche  l'apposizione  di  una
firma singola.