(Allegato 2-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                  Comunicazioni per via telematica 
                      - art. 13 dell'allegato 1 
 
    1. Le comunicazioni di  segreteria  nei  confronti  di  qualsiasi
soggetto  tenuto  per  legge  a  dotarsi  di  PEC   sono   effettuate
esclusivamente   con   modalita'    telematiche,    avvalendosi    di
funzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC
individuali  risultanti  dai  pubblici  elenchi.   Le   comunicazioni
avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito,
che rilascia e  gestisce  appositi  indirizzi  di  PEC,  dedicati  in
maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'. 
    2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC
utilizzando gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di  cui
all'art. 1, lettera o), del presente allegato. L'accesso ai  registri
formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonche'  presso
il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le
modalita' tecniche concordate con i medesimi Ministeri. 
    3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei  confronti  dell'Avvocatura
dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede  in  cooperazione
applicativa, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del CAD  e  delle  linee
guida in materia di interoperabilita' emanate da AgID. 
    4. In tutti i casi in cui il codice del  processo  amministrativo
prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale,
questa avviene mediante messaggio  PEC  contenente  gli  estremi  del
provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e'  visualizzabile
nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area  pubblica  del  sito
istituzionale della Giustizia amministrativa. 
    5. La comunicazione di segreteria e' allegata in formato  PDF  al
messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente. 
    6. Le ricevute di consegna e di mancata  consegna  sono  di  tipo
completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati  di
certificazione del gestore certificato del destinatario. 
    7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna,  elaborate  dal
SIGA, sono conservate nel fascicolo informatico. 
    8. Qualora la comunicazione non  possa  essere  eseguita  per  un
errore  non  superabile  imputabile   al   sistema,   l'invio   della
comunicazione viene ripetuto  e,  in  caso  di  ulteriore  avviso  di
mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla  segreteria
a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilita', si procede  secondo
le modalita' di cui all'art. 45 delle disposizioni di attuazione  del
Codice di procedura civile. 
    9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a  buon
fine per cause  imputabili  al  destinatario,  come  attestato  dalla
ricevuta di mancata consegna, la comunicazione  si  ha  per  eseguita
presso la segreteria dell'ufficio giudiziario  presso  cui  pende  il
ricorso.  Il  SIGA  consente  al  difensore,  attraverso  il  portale
dell'avvocato  ovvero  attraverso  ulteriori  modalita'  telematiche,
successivamente  definite  e  che  verranno  rese   note   sul   sito
istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione. 
    10. La comunicazione che contiene dati  sensibili  e'  effettuata
per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale
nell'apposita area del sito istituzionale, nel rispetto dei requisiti
di sicurezza,  con  modalita'  tali  da  garantire  l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita'. 
    11. Il SIGA garantisce la  conservazione  dei  log  dei  messaggi
transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta   elettronica
certificata per cinque anni dalla definitivita' del provvedimento che
conclude  il  procedimento,  registrando  le  seguenti  informazioni:
codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale,  data
ed ora dell'invio,  esito  invio,  destinatario  messaggio,  mittente
messaggio, tipo ricevute pervenute, eventuale errore restituito, data
e ora della consegna.