(Allegato 2-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 dell'allegato 1 
 
    1.  Le  notificazioni  da  parte  dei  difensori  possono  essere
effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante  dai
pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo  PEC
risulti dai medesimi pubblici elenchi. 
    2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi
degli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di  cui  all'art.
1, lettera o), del presente allegato, fermo restando quanto previsto,
anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal  regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza  e  difesa  in
giudizio dello Stato. 
    3. Il difensore procede al  deposito  della  copia  per  immagine
della  procura  conferita  su  supporto  cartaceo  e  ne  attesta  la
conformita' all'originale, ai sensi dell'art. 22  del  CAD,  mediante
sottoscrizione con firma digitale. 
    4.  In  presenza  di  piu'  procure  e'  possibile  l'allegazione
all'atto notificato di uno o piu' documenti contenenti  la  scansione
per immagini di una o piu' procure. 
    5. Il deposito della documentazione riguardante la  notificazione
e' effettuato con  modalita'  telematiche,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 6, 7 e 8. 
    6. Qualora l'atto di parte sia  stato  notificato  con  modalita'
cartacea, il relativo  deposito  in  giudizio  deve  essere  comunque
effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui
all'art. 12. Quando la notifica abbia riguardato la  copia  analogica
di un atto in originale informatico, la prova della medesima e'  data
mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione,
dichiarata conforme a quanto  notificato  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 14, comma 5,  dell'allegato  1,  nel  rispetto  dei  formati
previsti per i documenti. Qualora  l'atto  notificato  con  modalita'
cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo  analogico,
la prova della  notifica  e'  data  mediante  il  deposito  di  copia
informatica  della  relativa  documentazione  analogica,   dichiarata
conforme a quanto notificato con le modalita'  di  cui  all'art.  14,
comma 5, dell'allegato 1, nel rispetto dei  formati  previsti  per  i
documenti. 
    7. Nel ricorso elettorale, di cui all'art. 129, comma 3,  lettera
a) del CPA, il ricorrente in possesso  di  firma  digitale  e  di  un
proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica del ricorso a mezzo
PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi  PEC  risultanti  dai
pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2. 
    8. La segreteria  dell'ufficio  giudiziario  adito,  ricevuto  il
deposito del ricorso elettorale con modalita'  telematiche,  provvede
alla  sua  immediata  pubblicazione  sul  sito  istituzionale,   area
«Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di  previa
autenticazione.