(Allegato 2-art. 17)
                              Art. 17. 
 
   Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti 
e accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1 
 
    1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati  identificativi
delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico  e  alle
altre informazioni rese disponibili  dalla  Giustizia  amministrativa
avviene  tramite  il   sito   istituzionale,   nel   rispetto   delle
disposizioni del CAD e del codice in materia di protezione  dei  dati
personali. 
    2. L'accesso ai dati essenziali  identificativi  delle  questioni
pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la  riservatezza
dei nomi delle parti ai sensi dell'art. 51 del Codice in  materia  di
protezione dei dati personali, e'  consentito,  senza  necessita'  di
autenticazione, a chiunque vi  abbia  interesse  attraverso  il  sito
istituzionale, area  pubblica,  attivita'  istituzionale,  attraverso
appositi link. In tale area sono accessibili, in  forma  anonima,  le
informazioni riguardanti udienza, calendario udienze, ruolo  udienza,
ricorsi, provvedimenti. 
    3. Con le medesime modalita' descritte al comma 2, e'  consentito
l'accesso  alle  copie  «uso  studio»  dei  provvedimenti  giudiziari
pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 56 del CAD, con
le cautele previste dalla normativa in materia  di  tutela  dei  dati
personali. 
    4. L'accesso alle altre informazioni e' consentito esclusivamente
ai soggetti abilitati, tramite le apposite procedure rese disponibili
dalla Giustizia amministrativa.