Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1 1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico e alle altre informazioni rese disponibili dalla Giustizia amministrativa avviene tramite il sito istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del CAD e del codice in materia di protezione dei dati personali. 2. L'accesso ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti ai sensi dell'art. 51 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e' consentito, senza necessita' di autenticazione, a chiunque vi abbia interesse attraverso il sito istituzionale, area pubblica, attivita' istituzionale, attraverso appositi link. In tale area sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti udienza, calendario udienze, ruolo udienza, ricorsi, provvedimenti. 3. Con le medesime modalita' descritte al comma 2, e' consentito l'accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziari pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 4. L'accesso alle altre informazioni e' consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, tramite le apposite procedure rese disponibili dalla Giustizia amministrativa.