(Allegato 2-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1 
 
    1.  I  magistrati  accedono  alle  informazioni,  agli  atti,  ai
documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli  informatici  di
loro competenza,  nonche'  a  tutti  i  dati  relativi  alla  propria
attivita' istituzionale, attraverso la  sezione  riservata  del  sito
istituzionale denominata «Portale  del  magistrato»,  utilizzando  le
modalita' di accesso rese disponibili. 
    2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione
del  fascicolo  processuale,  nei  limiti   dell'incarico   ricevuto,
attraverso una sezione riservata del  sito  istituzionale  denominata
«Ausiliari del giudice», inserendo le proprie credenziali (username e
password).  La  richiesta  di  credenziali  e'  effettuata  per   via
telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le
credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse  modalita'  di
seguito  previste  per  i  difensori,  all'indirizzo  risultante   da
pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico. 
    3.  L'avvocato  difensore  munito  di  procura,  anche   se   non
costituito in giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali
di accesso al fascicolo informatico utilizzando  l'apposita  funzione
presente nel portale dell'avvocato. Le credenziali, rilasciate con le
modalita' indicate nel presente articolo,  sono  disattivate  decorsi
sessanta giorni dalla data del rilascio. 
    4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso,  l'avvocato
difensore deve fornire i propri dati identificativi. 
    5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo  PEC  del
difensore, previa verifica della correttezza dei dati  identificativi
comunicati. 
    6. In caso di accesso tramite username e  password,  la  password
comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso. 
    7. I difensori appartenenti agli uffici legali di  enti  pubblici
che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche  al  fine
di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei  quali  assumono
il patrocinio, devono comunicare  al  ReGIndE  un  indirizzo  di  PEC
personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del  sito
istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal SIGA a tale
indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi. 
    8. Le parti che possono stare in giudizio  personalmente  possono
accedere al SIGA tramite una  apposita  sezione  riservata  del  sito
istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username  e
password) e' presentata all'ufficio  giudiziario  interessato,  anche
attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile  sul
sito istituzionale,  ed  e'  inoltrata  dall'ufficio  giudiziario  al
Segretariato  della  giustizia  amministrativa  mediante   l'apposita
funzione presente nel sito istituzionale. 
    9.  L'accesso  delle  parti   private   e   pubbliche   abilitate
all'accesso   al   fascicolo   processuale   tenuto   con   modalita'
informatiche  avviene  attraverso  una  sezione  riservata  del  sito
istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di
accesso  personale  (username  e  password).  Le   credenziali   sono
rilasciate,   previa   identificazione,   alla   PEC   del   soggetto
richiedente. 
    10. Il Segretariato della giustizia  amministrativa  fornisce  al
personale delle segreterie le credenziali necessarie all'espletamento
delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle
credenziali di accesso e' presentata con PEC dal segretario  generale
dell'ufficio giudiziario o dal dirigente amministrativo, responsabili
della corretta gestione delle credenziali, al responsabile  del  SIGA
nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale  della
giustizia amministrativa. 
    11. La password di accesso ai sistemi informatici della Giustizia
amministrativa va modificata ogni tre mesi ed e' disattivata dopo sei
mesi di mancato utilizzo. 
    12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al SIGA  con
password erronea per piu' di tre  tentativi,  l'accesso  al  sito  e'
interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta. 
    13. Le credenziali di accesso rilasciate per  l'accesso  al  SIGA
sono strettamente personali e  sono  incedibili.  Il  titolare  delle
credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni  accesso
indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita  divulgazione  a
terzi di dati riservati. 
    14. I log del SIGA sono  conservati  con  modalita'  protetta  ai
sensi della normativa vigente. 
    15. Diverse modalita' per l'identificazione degli  aventi  titolo
all'accesso e per il rilascio delle relative password possono  essere
stabilite dal Segretariato generale della giustizia amministrativa. 
    16. Ulteriori modalita' di  autenticazione  informatica  potranno
essere adottate a  seguito  di  evoluzione  tecnologica  del  sistema
secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici. 
    17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione, l'accesso,
nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza,   e'
consentito  previa  identificazione   degli   utenti   abilitati   in
conformita' all'art. 64 del CAD.