(Allegato 2-art. 2)
                               Art. 2. 
 
          Organizzazione del SIGA - art. 3 dell'allegato 1 
 
    1. Il SIGA si avvale un'infrastruttura distribuita  nel  rispetto
delle linee guida emanate dall'AgID. 
    2.  Il  collegamento  informatico  tra  gli   uffici   giudiziari
dislocati sul territorio, i magistrati e il  personale  addetto  alle
segreterie avviene tramite Servizio pubblico di connettivita'. 
    3.  Il  sito  istituzionale  della  GA   e'   ospitato   in   una
infrastruttura cloud nel rispetto delle linee guida AgID. 
    4. Il segretario generale della Giustizia amministrativa emana le
direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo. 
    5. L'amministrazione assicura la conservazione  dei  dati  e  dei
documenti,   garantendone   le   caratteristiche   di   autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione
di quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del  CAD,  e  nel  rispetto
delle misure di sicurezza previste dal regolamento (UE)  n.  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,  nonche'
nel rispetto dell'art. 12 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 13 novembre 2014. 
    L'archiviazione,  la  conservazione  e   la   reperibilita'   dei
provvedimenti  giurisdizionali  redatti  sotto  forma  di   documenti
informatici  e'  assicurata  nei  modi  previsti  dal   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2013  e  dalle
relative specifiche tecniche, nonche' dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto degli  articoli
2 e 20 del CAD nonche'  della  disciplina  rilevante  in  materia  di
tutela dei dati personali. 
    6.  Il  SIGA  prevede  l'archiviazione,  la  conservazione  e  la
reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi  di  oggettiva
impossibilita' e di impossibilita' temporanea  di  funzionamento  del
SIGA, anche ai fini di cui all'art. 9, comma 9 dell'allegato 1 per  5
anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. 
    7. Ai fini  di  cui  ai  commi  5  e  6,  il  responsabile  della
conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento  dei
dati  personali,  con  il  responsabile  della  sicurezza  e  con  il
responsabile del SIGA, oltre che con il responsabile  della  gestione
documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove
nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.