(Allegato 2-art. 5)
                               Art. 5. 
 
            Provvedimenti del giudice in formato digitale 
                      - art. 7 dell'allegato 1 
 
    1. I magistrati utilizzano per la redazione  e  il  deposito  dei
provvedimenti  giurisdizionali  in  formato   digitale   il   sistema
denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione
software inserita su supporto rimovibile e protetto ovvero  integrata
nel SIGA. 
    2. I provvedimenti sono redatti quali documenti  informatici,  in
formato PDF, ottenuto da una  trasformazione  di  documento  testuale
senza restrizioni per le  operazioni  di  selezione  e  copia  parti,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto  delle
disposizioni del CAD. 
    3.   La   «Scrivania   del   magistrato»,   attraverso   apposita
funzionalita', consente al magistrato di disporre  l'oscuramento  dei
dati personali ai  sensi  delle  disposizioni  del  Codice  dei  dati
personali. 
    4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso  la
rete interna della  Giustizia  amministrativa  ovvero,  dall'esterno,
attraverso VPN, al gestore documentale di SIGA e sono conservati  con
le modalita' di cui all'art. 2. 
    5.  Il  segretario  della  sezione   pubblica   digitalmente   il
provvedimento   giurisdizionale,    depositandolo    nel    fascicolo
informatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a  disposizione
dal sistema. 
    6. All'atto della pubblicazione  nel  fascicolo  informatico,  il
SIGA assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento. 
    7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato  aperto,  e'
contestualmente  inserita  nel  sito   istituzionale   della   copia,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia  di  tutela
dei  dati  personali  e  con  modalita'  tali   da   precluderne   la
indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni. 
    8.  Le  funzionalita'  di  cui  al  comma   5   sono   consentite
esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono  a  cio'
abilitati, in base alle direttive impartite dal  segretario  generale
della Giustizia amministrativa, mediante  credenziali  basate  su  un
sistema  di  identificazione  personale,  secondo   quanto   previsto
dall'art. 14. 
    9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema
informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia  fatto
in  forma  cartacea,  la  segreteria  provvede  ad   estrarre   copia
informatica del  documento  cartaceo  e,  dopo  averne  attestata  la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel SIGA utilizzando l'apposita funzione di caricamento. Nei medesimi
casi di mancato funzionamento del  SIGA,  ove  la  pubblicazione  dei
provvedimenti  giurisdizionali  non  possa  avvenire  con   modalita'
telematiche, la segreteria  vi  procede  con  modalita'  cartacee  e,
successivamente,  procede  all'inserimento   nel   SIGA   utilizzando
l'apposita funzione di caricamento, subito dopo  la  conclusione  del
predetto mancato funzionamento. 
    10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui  al
comma  9,  la  copia  informatica  del  provvedimento  cartaceo  sono
pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.