Art. 6.
Redazione e deposito degli atti digitali
- art. 9 dell'allegato 1
1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,
nei formati di cui all'art. 12, e' effettuato utilizzando il modulo
denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal sito istituzionale,
da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.
2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e
dei relativi allegati, nei formati di cui all'art. 12, si effettua
utilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto,
scaricabile dal sito istituzionale, in cui deve essere indicato il
numero di ricorso generale attribuito dal SIGA al momento del
deposito del ricorso introduttivo.
3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,
nonche' degli altri atti processuali, puo' essere effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta.
4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in
formato PDF, sottoscritti con firma digitale PadES.
5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e
2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La
firma digitale PadES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i
documenti in essi contenuti.
6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti
nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi
contenuti. Il SIGA prevede funzionalita' per la verifica e
l'integrazione delle informazioni da parte del personale di
segreteria.
7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e
degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto
indicato dall'art. 7.
8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui
all'art. 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da
depositare superi i 30 mb, e' consentito il caricamento diretto
attraverso il sito istituzionale (upload), secondo quanto indicato
dall'art. 8.
9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti
processuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene con
modalita' di cooperazione applicativa secondo quando previsto dalle
linee guida per l'interoperabilita' tra sistemi emanate da AgID.
10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del
sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite
dall'allegato 1, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia
eseguito in forma cartacea, salve ragioni tecniche ostative, la
segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento
cartaceo e, dopo averne attestata la conformita' all'originale con
firma digitale, procede all'inserimento nel SIGA utilizzando
l'apposita funzione di caricamento.