(Allegato 2-art. 8)
                               Art. 8. 
 
          Deposito tramite upload - art. 9 dell'allegato 1 
 
    1. Il deposito con upload e' consentito  tramite  canale  sicuro,
nei casi di cui all'art. 6, comma 8, mediante  collegamento  al  sito
istituzionale,   nell'apposita   sezione   presente    nel    portale
dell'avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito
atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. 
    2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha  consentito  il
deposito  mediante  PEC  e  digitare  il  codice  identificativo  del
messaggio di mancato deposito. 
    3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia  il
ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione
presente  nel  sito  istituzionale.  Il  SIGA  genera  un  messaggio,
immediatamente visualizzabile, di ricezione. 
    4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito  con
upload si  considera  effettuato  nel  momento  in  cui  il  SIGA  ha
registrato l'invio del ricorso o degli  altri  atti  processuali,  ai
sensi del comma 3. 
    5. Il SIGA consente la stampa del messaggio di ricezione, di  cui
al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data  e  dell'ora
del deposito. 
    6. Il deposito ricevuto e' inserito automaticamente nel SIGA  che
prevede apposite funzionalita' per l'integrazione delle  informazioni
necessarie  per  la  corretta  gestione  procedurale  a  cura   della
segreteria. 
    7. La segreteria della sede giudiziaria adita invia  all'avvocato
entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione
del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione
deposito,  che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo   di
protocollo assegnato  e  l'elenco  di  tutti  gli  atti  e  documenti
depositati con upload. 
    8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal SIGA a causa  del
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il  S.I.G.A  segnala
il mancato deposito, evidenziando le anomalie  di  carattere  tecnico
riscontrate. 
    9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali
puo' essere verificato attraverso  l'apposita  funzione  del  portale
dell'avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione  della
PEC di cui al comma 7. 
    10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia  fatto,  nei
casi di cui  all'art.  6,  comma  8,  a  mezzo  upload,  e'  comunque
consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti
successivi a mezzo PEC.