Art. 8. Deposito tramite upload - art. 9 dell'allegato 1 1. Il deposito con upload e' consentito tramite canale sicuro, nei casi di cui all'art. 6, comma 8, mediante collegamento al sito istituzionale, nell'apposita sezione presente nel portale dell'avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. 2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito. 3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia il ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione presente nel sito istituzionale. Il SIGA genera un messaggio, immediatamente visualizzabile, di ricezione. 4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con upload si considera effettuato nel momento in cui il SIGA ha registrato l'invio del ricorso o degli altri atti processuali, ai sensi del comma 3. 5. Il SIGA consente la stampa del messaggio di ricezione, di cui al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data e dell'ora del deposito. 6. Il deposito ricevuto e' inserito automaticamente nel SIGA che prevede apposite funzionalita' per l'integrazione delle informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale a cura della segreteria. 7. La segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocato entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti depositati con upload. 8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal SIGA a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.A segnala il mancato deposito, evidenziando le anomalie di carattere tecnico riscontrate. 9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali puo' essere verificato attraverso l'apposita funzione del portale dell'avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della PEC di cui al comma 7. 10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei casi di cui all'art. 6, comma 8, a mezzo upload, e' comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti successivi a mezzo PEC.