(Allegato 2-art. 9)
                               Art. 9. 
 
      Deposito degli atti digitali degli ausiliari del giudice 
          e degli atti delle parti - art. 9 dell'allegato 1 
 
    1. Il deposito degli atti  processuali  in  formato  digitale  da
parte degli ausiliari del giudice e delle  amministrazioni  pubbliche
alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei
formati di cui all'art. 12, con le modalita' descritte dagli articoli
7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in  formato  PDF,  scaricabili
dal sito istituzionale, in cui deve essere  indicato  il  numero  del
ricorso introduttivo. 
    2. La segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del  giudice,
le   credenziali   per   accedere   alle   informazioni    necessarie
all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali  credenziali  sono
generate automaticamente dal SIGA e  associate  in  modo  univoco  al
provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni. 
    3. La parte privata, nei casi in cui e' autorizzata  a  stare  in
giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso  introduttivo
e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui  agli
articoli 7 e 8. 
    4. Ai fini di cui al comma  3,  la  parte  deve  dotarsi  di  una
casella PEC, nonche' di firma  digitale.  Qualora  intenda  avvalersi
della modalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui  all'art.
6, comma 8, la parte  richiede  le  credenziali  di  accesso  con  le
modalita' di cui all'art. 17, comma 12.