(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
 
  1. Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata  in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 
  2. Per quanto concerne l'Italia: 
  I residenti dell'Italia che ricavano elementi di  reddito  che,  in
conformita' con le  disposizioni  della  presente  Convenzione,  sono
imponibili in Colombia, possono includere tali  elementi  di  reddito
nella base imponibile  sulla  quale  sono  applicate  le  imposte  in
Italia, ai sensi delle disposizioni  applicabili  della  legislazione
italiana. 
  In tal caso, l'Italia deve  ammettere  in  detrazione  dall'imposta
cosi' calcolata le imposte sui redditi  pagate  in  Colombia,  ma  la
detrazione  non  puo'  eccedere  la   quota   di   imposta   italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
  Tuttavia, nessuna detrazione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito  venga  assoggettato   in   Italia,   in   conformita'   alla
legislazione italiana, ad  imposizione  mediante  ritenuta  a  titolo
d'imposta o ad imposta  sostitutiva  con  la  stessa  aliquota  della
ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario dci
reddito. 
  3. Per quanto concerne la Colombia: 
  Quando un residente della Colombia percepisce un  reddito  che,  in
conformita' alle disposizioni della presente Convenzione puo'  essere
tassato in Italia, la Colombia autorizza una detrazione  dall'imposta
sul reddito  di  detto  residente  di  un  importo  pari  all'imposta
italiana pagata,  tenuto  conto  delle  limitazioni  previste  e  dei
requisiti  stabiliti  dalla  legislazione  fiscale  della   Colombia.
Tuttavia, tale detrazione non puo' eccedere la quota parte di imposta
sul reddito, calcolata prima della detrazione, che e' attribuibile, a
seconda dei casi, al reddito imponibile in Italia. 
  4. Se, in conformita' con una  disposizione  della  Convenzione,  i
redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono  esenti
da imposta in detto Stato, tale Stato puo'  tuttavia,  nel  calcolare
l'imposta  sugli  altri  redditi  di  detto  residente,   tenere   in
considerazione i redditi esentati.