Articolo 16 - Meccanismo di Monitoraggio a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, nominera' un comitato apposito o indichera' un comitato gia' esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, competente nel definire le modalita' di svolgimento della sua missione; b. Il comitato cosi' designato dovra': - stabilire delle norme di procedura quando necessarie; - gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalita' di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione; - fornire un parere consultivo, su richiesta di una o piu' Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa; - su iniziativa di uno o piu' Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro attuazione della Convenzione; - promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa; - riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attivita'. Il comitato puo' far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.