(Convenzione Quadro-art. 16)
  Articolo 16 - Meccanismo di Monitoraggio 
 
    a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all'articolo 17  dello
Statuto del Consiglio d'Europa,  nominera'  un  comitato  apposito  o
indichera'  un  comitato  gia'  esistente  al  fine   di   monitorare
l'applicazione  della  Convenzione,  competente   nel   definire   le
modalita' di svolgimento della sua missione; 
    b. Il comitato cosi' designato dovra': 
      - stabilire delle norme di procedura quando necessarie; 
      - gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15,
attraverso  il  controllo  e  la  supervisione  delle  modalita'   di
attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione; 
      - fornire un parere consultivo, su  richiesta  di  una  o  piu'
Parti,  su   ogni   domanda   concernente   l'interpretazione   della
Convenzione,  prendendo  in  considerazione   tutti   gli   strumenti
giuridici del Consiglio di Europa; 
      -  su  iniziativa  di  uno  o  piu'  Parti,  intraprendere  una
valutazione di ogni aspetto della loro attuazione della Convenzione; 
      - promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione,
collaborando con altri comitati e partecipando  ad  altre  iniziative
del Consiglio d'Europa; 
      - riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attivita'. 
  Il  comitato  puo'  far  partecipare  ai  suoi  lavori  esperti   e
osservatori.