Articolo 17 - Cooperazione nelle attivita' di controllo Le Parti si impegnano a cooperare tra loro ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione e, in particolare, a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo: a. mettendo in opera strategie di collaborazione coerenti con le priorita' identificate attraverso il processo di monitoraggio; b. promuovendo attivita' multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie; c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi; d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente Convenzione Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.