(Allegato 2-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
(Formato degli  atti  e  dei  documenti  processuali  -  articolo  11
                          dell'allegato 1) 
 
1. L'atto del processo in forma di documento informatico puo'  essere
depositato esclusivamente nei seguenti formati: 
a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un  documento  testuale,
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia  parti.  Non
e' ammessa la scansione di copia per immagine,  fatta  eccezione  per
gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4; 
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); 
c) testo formattato (estensione RTF); 
d) archivio compresso WinZip (estensione zip)  o  WinRAR  (estensione
rar), nei formati di cui alle lettere precedenti. 
2. I formati  indicati  non  devono  contenere  restrizioni  al  loro
utilizzo per selezione e copia integrale o parziale. 
3. I documenti  allegati  e  la  procura  alle  liti  possono  essere
depositati esclusivamente nei seguenti formati: 
a) PDF ottenuto da trasformazione di  un  documento  testuale,  senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti; 
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); 
c) Extended Markup Language (estensione xml); 
d) immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif); 
e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche' contenenti  file
nei formati di cui alle lettere precedenti; 
f) archivio compresso WinZip (estensione zip)  o  WinRAR  (estensione
rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma. 
4. I documenti digitali  possono  essere  depositati  in  un  formato
diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato  e'
richiesto da specifiche disposizioni normative. 
5. Il deposito di atti e documenti in formato immagini e di documenti
PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei  e'  ammesso
esclusivamente  nel  caso  in  cui  i   documenti   originali   siano
disponibili solo in versione cartacea. 
6. La struttura del documento con firma digitale e' PadES-BES. 
7. La modalita' di apposizione della firma  digitale  o  della  firma
elettronica qualificata e' del tipo «firme multiple»  e  prevede  che
uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo
stesso documento. Il sistema  consente  anche  l'apposizione  di  una
firma singola.