(Allegato 2-art. 13)
 
                               Art. 13 
 
  (Comunicazioni per via telematica - articolo 13 dell'allegato 1) 
 
1. Le comunicazioni di segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto
tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate esclusivamente  con
modalita' telematiche, avvalendosi di funzionalita'  disponibili  nel
sistema informatico, agli indirizzi PEC  individuali  risultanti  dai
pubblici elenchi. Le comunicazioni avvengono attraverso un gestore di
dominio certificato e predefinito, che rilascia e  gestisce  appositi
indirizzi di PEC, dedicati in maniera esclusiva allo  svolgimento  di
tale funzionalita'. 
2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non
costituite in giudizio sono effettuate  esclusivamente  a  mezzo  PEC
utilizzando gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di  cui
all'articolo 1, lettera  o),  del  presente  allegato.  L'accesso  ai
registri formati  e  gestiti  presso  il  Ministero  della  giustizia
nonche' presso il Ministero dello sviluppo economico  avviene  previo
accordo e  con  le  modalita'  tecniche  concordate  con  i  medesimi
Ministeri. 
3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura dello
Stato o  di  altri  soggetti  pubblici  si  procede  in  cooperazione
applicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma  1,  del  CAD  e  delle
linee guida in materia di interoperabilita' emanate da AgID. 
4. In tutti i casi in  cui  il  codice  del  processo  amministrativo
prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale,
questa avviene mediante messaggio  PEC  contenente  gli  estremi  del
provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e'  visualizzabile
nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area  pubblica  del  sito
istituzionale della Giustizia amministrativa. 
5. La comunicazione di segreteria  e'  allegata  in  formato  PDF  al
messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente. 
6. Le ricevute di  consegna  e  di  mancata  consegna  sono  di  tipo
completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati  di
certificazione del gestore certificato del destinatario. 
7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal SIGA,
sono conservate nel fascicolo informatico. 
8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per  un  errore
non superabile imputabile al  sistema,  l'invio  della  comunicazione
viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la
comunicazione viene effettuata dalla segreteria a mezzo fax; in  caso
di ulteriore impossibilita', si procede secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 45  delle  disposizioni  di  attuazione  del  Codice  di
procedura civile. 
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon fine
per cause imputabili al destinatario, come attestato  dalla  ricevuta
di mancata consegna, la comunicazione si ha per  eseguita  presso  la
segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui pende il  ricorso.  Il
SIGA consente  al  difensore,  attraverso  il  portale  dell'avvocato
ovvero attraverso ulteriori  modalita'  telematiche,  successivamente
definite e che verranno rese note sul sito istituzionale,  di  essere
informato circa l'esito della comunicazione. 
10. La comunicazione che contiene dati sensibili  e'  effettuata  per
estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
nell'apposita area del sito istituzionale, nel rispetto dei requisiti
di sicurezza,  con  modalita'  tali  da  garantire  l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita'. 
11. Il  SIGA  garantisce  la  conservazione  dei  log  dei   messaggi
transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta   elettronica
certificata per cinque anni dalla definitivita' del provvedimento che
conclude  il  procedimento,  registrando  le  seguenti  informazioni:
codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale,  data
ed ora dell'invio,  esito  invio,  destinatario  messaggio,  mittente
messaggio, tipo ricevute pervenute, eventuale errore restituito, data
e ora della consegna.