(Allegato 2-art. 14)
 
                               Art. 14 
 
(Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 dell'allegato 1) 
 
1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere  effettuate
esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC  risultante  dai  pubblici
elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo  PEC  risulti
dai medesimi pubblici elenchi. 
2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non
costituite in giudizio  sono  effettuate  esclusivamente  avvalendosi
degli  indirizzi  PEC  risultanti  dai  pubblici   elenchi   di   cui
all'articolo 1, lettera o), del  presente  allegato,  fermo  restando
quanto previsto, anche in ordine alla  domiciliazione  delle  stesse,
dal  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  in   materia   di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. 
3. Il difensore procede al deposito della copia  per  immagine  della
procura conferita su supporto cartaceo e ne  attesta  la  conformita'
all'originale,  ai  sensi  dell'articolo   22   del   CAD,   mediante
sottoscrizione con firma digitale. 
4. In presenza di piu' procure e'  possibile  l'allegazione  all'atto
notificato di uno  o  piu'  documenti  contenenti  la  scansione  per
immagini di una o piu' procure. 
5. Il deposito della documentazione riguardante la  notificazione  e'
effettuato con modalita' telematiche, secondo quanto  previsto  dagli
articoli 6, 7 e 8. 
6. Qualora  l'atto  di  parte  sia  stato  notificato  con  modalita'
cartacea, il relativo  deposito  in  giudizio  deve  essere  comunque
effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui
all'articolo  12.  Quando  la  notifica  abbia  riguardato  la  copia
analogica di  un  atto  in  originale  informatico,  la  prova  della
medesima  e'  data  mediante  deposito  di  copia  informatica  della
relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato  con
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5,  dell'allegato  1,  nel
rispetto  dei  formati  previsti  per  i  documenti.  Qualora  l'atto
notificato con modalita' cartacea consista, nei casi  consentiti,  in
un atto nativo analogico, la prova della notifica e' data mediante il
deposito  di  copia   informatica   della   relativa   documentazione
analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con  le  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 5, dell'allegato 1,  nel  rispetto  dei
formati previsti per i documenti. 
7. Nel ricorso elettorale, di cui all'articolo 129, comma 3,  lettera
a) del CPA, il ricorrente in possesso  di  firma  digitale  e  di  un
proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica del ricorso a mezzo
PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi  PEC  risultanti  dai
pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2. 
8. La segreteria dell'ufficio giudiziario adito, ricevuto il deposito
del ricorso elettorale con modalita' telematiche, provvede  alla  sua
immediata  pubblicazione  sul  sito  istituzionale,   area   «Ricorsi
elettorali»  accessibile  a  tutti,  senza   necessita'   di   previa
autenticazione.