(Allegato 2-art. 18)
 
                               Art. 18 
 
(Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1) 
 
1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e
ai  provvedimenti  contenuti  nei  fascicoli  informatici   di   loro
competenza, nonche' a tutti i dati relativi  alla  propria  attivita'
istituzionale, attraverso la sezione riservata del sito istituzionale
denominata «Portale del  magistrato»,  utilizzando  le  modalita'  di
accesso rese disponibili. 
2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del
fascicolo processuale, nei limiti dell'incarico ricevuto,  attraverso
una sezione riservata del sito  istituzionale  denominata  «Ausiliari
del giudice», inserendo le proprie credenziali (username e password).
La  richiesta  di  credenziali  e'  effettuata  per  via   telematica
utilizzando  l'apposita   funzione   del   sito   istituzionale.   Le
credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse  modalita'  di
seguito  previste  per  i  difensori,  all'indirizzo  risultante   da
pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico. 
3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito in
giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al
fascicolo informatico utilizzando l'apposita  funzione  presente  nel
portale dell'avvocato. Le credenziali, rilasciate  con  le  modalita'
indicate nel presente articolo,  sono  disattivate  decorsi  sessanta
giorni dalla data del rilascio. 
4. Ai fini del rilascio  delle  credenziali  di  accesso,  l'avvocato
difensore deve fornire i propri dati identificativi. 
5. Le credenziali di  accesso  sono  inviate  all'indirizzo  PEC  del
difensore, previa verifica della correttezza dei dati  identificativi
comunicati. 
6. In caso di  accesso  tramite  username  e  password,  la  password
comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso. 
7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti  pubblici  che
abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche  al  fine  di
accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali  assumono  il
patrocinio,  devono  comunicare  al  ReGIndE  un  indirizzo  di   PEC
personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del  sito
istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal SIGA a tale
indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi. 
8. Le parti che  possono  stare  in  giudizio  personalmente  possono
accedere al SIGA tramite una  apposita  sezione  riservata  del  sito
istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username  e
password) e' presentata all'ufficio  giudiziario  interessato,  anche
attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile  sul
sito istituzionale,  ed  e'  inoltrata  dall'ufficio  giudiziario  al
Segretariato  della  giustizia  amministrativa  mediante   l'apposita
funzione presente nel sito istituzionale. 
9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate all'accesso al
fascicolo  processuale  tenuto  con  modalita'  informatiche  avviene
attraverso una sezione riservata del  sito  istituzionale  denominata
«Parti»,  utilizzando  apposite  credenziali  di  accesso   personale
(username  e  password).  Le  credenziali  sono  rilasciate,   previa
identificazione, alla PEC del soggetto richiedente. 
10. Il  Segretariato  della  giustizia  amministrativa  fornisce   al
personale delle segreterie le credenziali necessarie all'espletamento
delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle
credenziali di accesso e' presentata con PEC dal segretario  generale
dell'ufficio giudiziario o dal dirigente amministrativo, responsabili
della corretta gestione delle credenziali, al responsabile  del  SIGA
nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale  della
giustizia amministrativa. 
11. La password di accesso ai  sistemi  informatici  della  Giustizia
amministrativa va modificata ogni tre mesi ed e' disattivata dopo sei
mesi di mancato utilizzo. 
12. Nel caso di scadenza della password o  di  accesso  al  SIGA  con
password erronea per piu' di tre  tentativi,  l'accesso  al  sito  e'
interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta. 
13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al  SIGA  sono
strettamente  personali  e  sono  incedibili.   Il   titolare   delle
credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni  accesso
indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita  divulgazione  a
terzi di dati riservati. 
14. I log del SIGA sono conservati con modalita'  protetta  ai  sensi
della normativa vigente. 
15. Diverse  modalita'  per  l'identificazione  degli  aventi  titolo
all'accesso e per il rilascio delle relative password possono  essere
stabilite dal Segretariato generale della giustizia amministrativa. 
16. Ulteriori modalita' di autenticazione informatica potranno essere
adottate a seguito di evoluzione tecnologica del sistema  secondo  le
previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici. 
17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione, l'accesso, nel
rispetto dei principi di pertinenza e non  eccedenza,  e'  consentito
previa  identificazione  degli  utenti   abilitati   in   conformita'
all'articolo 64 del CAD.