(Allegato 2-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
       (Organizzazione del SIGA - articolo 3 dell'allegato 1) 
 
1. Il SIGA si avvale un'infrastruttura distribuita nel rispetto delle
linee guida emanate dall'AgID. 
2. Il collegamento informatico tra gli  uffici  giudiziari  dislocati
sul territorio, i magistrati e il personale addetto  alle  segreterie
avviene tramite Servizio pubblico di connettivita'. 
3. Il sito istituzionale della GA e' ospitato in  una  infrastruttura
cloud nel rispetto delle linee guida AgID. 
4. Il segretario generale della  Giustizia  amministrativa  emana  le
direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo. 
5. L'amministrazione  assicura  la  conservazione  dei  dati  e   dei
documenti,   garantendone   le   caratteristiche   di   autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal regolamento (UE)  n.  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,  nonche'
nel rispetto delle linee guida Agid. 
L'archiviazione,   la   conservazione   e   la   reperibilita'    dei
provvedimenti  giurisdizionali  redatti  sotto  forma  di   documenti
informatici e' assicurata nei modi previsti dalle linee  guida  AgID,
nel rispetto degli articoli 2 e 20 del CAD nonche'  della  disciplina
rilevante in materia di tutela dei dati personali. 
6. Il  SIGA  prevede   l'archiviazione,   la   conservazione   e   la
reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi  di  oggettiva
impossibilita' e di impossibilita' temporanea  di  funzionamento  del
SIGA, anche ai fini di cui all'articolo 9, comma  9  dell'allegato  1
per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. 
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione
opera  d'intesa  con  il  responsabile  del  trattamento   dei   dati
personali, con il responsabile della sicurezza e con il  responsabile
del SIGA, oltre che con il responsabile  della  gestione  documentale
ovvero con il coordinatore della gestione documentale  ove  nominato,
secondo quanto prescritto dalle linee guida AgID.