Art. 2 (Organizzazione del SIGA - articolo 3 dell'allegato 1) 1. Il SIGA si avvale un'infrastruttura distribuita nel rispetto delle linee guida emanate dall'AgID. 2. Il collegamento informatico tra gli uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle segreterie avviene tramite Servizio pubblico di connettivita'. 3. Il sito istituzionale della GA e' ospitato in una infrastruttura cloud nel rispetto delle linee guida AgID. 4. Il segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo. 5. L'amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' nel rispetto delle linee guida Agid. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici e' assicurata nei modi previsti dalle linee guida AgID, nel rispetto degli articoli 2 e 20 del CAD nonche' della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali. 6. Il SIGA prevede l'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilita' e di impossibilita' temporanea di funzionamento del SIGA, anche ai fini di cui all'articolo 9, comma 9 dell'allegato 1 per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. 7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del SIGA, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dalle linee guida AgID.