(Allegato 2-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
  (Fascicolo processuale informatico - articolo 5 dell'allegato 1) 
 
1. Il fascicolo informatico  costituisce  il  fascicolo  d'ufficio  e
contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti
gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale. 
2. Il numero di ricorso e' attribuito  automaticamente  dal  SIGA  al
momento del perfezionamento del deposito telematico,  secondo  quanto
specificato dall'articolo 6. 
3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori  alla
causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del  deposito
del ricorso al quale l'istanza si riferisce. 
4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e  i  relativi
decreti sono conservati in  apposita  sezione  del  SIGA,  dove  sono
accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al  deposito
del  ricorso  introduttivo,  nel  cui  fascicolo   informatico   sono
successivamente inseriti. 
5. Il SIGA gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la
relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche  inviate
a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale  o  quali
copia informatica dell'originale cartaceo. 
6. Ciascun atto pervenuto unitamente al  ricorso  introduttivo  viene
protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico. 
7. Tutti  gli  atti  e  documenti  depositati  successivamente   sono
protocollati e indicizzati automaticamente all'interno  del  medesimo
fascicolo. 
8. Il  fascicolo  processuale  informatico  contiene,  altresi',   un
estratto  del  verbale  d'udienza,  in  formato   PDF,   sottoscritto
digitalmente, e ogni atto e provvedimento  del  giudice  o  dei  suoi
ausiliari, in formato digitale o, nei casi  consentiti,  quale  copia
informatica di originale cartaceo,  protocollati  dal  SIGA  in  modo
automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e  i
provvedimenti sono  gestiti  nella  duplice  versione  «originale»  e
«oscurata». 
9. Le operazioni di accesso al fascicolo  informatico  consentite  ai
soggetti abilitati sono registrate e conservate  con  caratteristiche
di inalterabilita' ed integrita', per cinque anni dalla definitivita'
del provvedimento che conclude il procedimento, in un  apposito  file
di log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni,  il  file
di log contiene almeno le seguenti informazioni: 
a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; 
b) il riferimento al documento  informatico  prelevato  o  consultato
identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito
del sistema documentale; 
c) la data e l'ora dell'accesso; quanto  agli  accessi  dei  soggetti
abilitati interni il file di log contiene i dati  identificativi  del
soggetto che accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonche'  le
informazioni relative  alle  eventuali  modifiche  apportate  durante
l'accesso. 
10. Il SIGA contempla funzionalita' automatizzate  per  il  controllo
della  regolarita',  anche  fiscale,  degli  atti  e  dei   documenti
depositati da ciascuna parte.