Art. 3 (Fascicolo processuale informatico - articolo 5 dell'allegato 1) 1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale. 2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal SIGA al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall'articolo 6. 3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce. 4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati in apposita sezione del SIGA, dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono successivamente inseriti. 5. Il SIGA gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo. 6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico. 7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo. 8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresi', un estratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscritto digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copia informatica di originale cartaceo, protocollati dal SIGA in modo automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e i provvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e «oscurata». 9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite ai soggetti abilitati sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilita' ed integrita', per cinque anni dalla definitivita' del provvedimento che conclude il procedimento, in un apposito file di log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il file di log contiene almeno le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del sistema documentale; c) la data e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati interni il file di log contiene i dati identificativi del soggetto che accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonche' le informazioni relative alle eventuali modifiche apportate durante l'accesso. 10. Il SIGA contempla funzionalita' automatizzate per il controllo della regolarita', anche fiscale, degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte.