Art. 4 (Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari - articolo 6 dell'allegato 1) 1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui all'articolo 6 dell'allegato 1, prodotti in formato PDF dal sistema, sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati nel SIGA secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 2 del presente allegato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la protezione dei dati personali. 2. Il SIGA assicura la verifica di integrita' degli atti, documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale apposta su di essi ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD, subordinando all'esito positivo di tale controllo le operazioni di acquisizione e registrazione.