Art. 5 (Provvedimenti del giudice in formato digitale - articolo 7 dell'allegato 1) 1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistema denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione software inserita su supporto rimovibile e protetto ovvero integrata nel SIGA. 2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del CAD. 3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita funzionalita', consente al magistrato di disporre l'oscuramento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati personali. 4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la rete interna della Giustizia amministrativa ovvero, dall'esterno, attraverso VPN, al gestore documentale di SIGA e sono conservati con le modalita' di cui all'articolo 2. 5. Il segretario della sezione pubblica digitalmente il provvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo informatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a disposizione dal sistema. 6. All'atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, il SIGA assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento. 7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, e' contestualmente inserita nel sito istituzionale della copia, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e con modalita' tali da precluderne la indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni. 8. Le funzionalita' di cui al comma 5 sono consentite esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a cio' abilitati, in base alle direttive impartite dal segretario generale della Giustizia amministrativa, mediante credenziali basate su un sistema di identificazione personale, secondo quanto previsto dall'articolo 14. 9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fatto in forma cartacea, la segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento nel SIGA utilizzando l'apposita funzione di caricamento. Nei medesimi casi di mancato funzionamento del SIGA, ove la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali non possa avvenire con modalita' telematiche, la segreteria vi procede con modalita' cartacee e, successivamente, procede all'inserimento nel SIGA utilizzando l'apposita funzione di caricamento, subito dopo la conclusione del predetto mancato funzionamento. 10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui al comma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sono pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.