(Allegato 2-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
(Provvedimenti  del  giudice  in  formato  digitale  -   articolo   7
                          dell'allegato 1) 
 
1. I magistrati  utilizzano  per  la  redazione  e  il  deposito  dei
provvedimenti  giurisdizionali  in  formato   digitale   il   sistema
denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione
software inserita su supporto rimovibile e protetto ovvero  integrata
nel SIGA. 
2. I provvedimenti  sono  redatti  quali  documenti  informatici,  in
formato PDF, ottenuto da una  trasformazione  di  documento  testuale
senza restrizioni per le  operazioni  di  selezione  e  copia  parti,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto  delle
disposizioni del CAD. 
3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita  funzionalita',
consente al magistrato di disporre l'oscuramento dei  dati  personali
ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati personali. 
4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la rete
interna  della   Giustizia   amministrativa   ovvero,   dall'esterno,
attraverso VPN, al gestore documentale di SIGA e sono conservati  con
le modalita' di cui all'articolo 2. 
5. Il segretario della sezione pubblica digitalmente il provvedimento
giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo  informatico  attraverso
l'apposita funzionalita' messa a disposizione dal sistema. 
6. All'atto della pubblicazione nel fascicolo  informatico,  il  SIGA
assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento. 
7. La copia uso studio  dei  provvedimenti,  in  formato  aperto,  e'
contestualmente  inserita  nel  sito   istituzionale   della   copia,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia  di  tutela
dei  dati  personali  e  con  modalita'  tali   da   precluderne   la
indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni. 
8. Le funzionalita' di cui al comma 5 sono consentite  esclusivamente
ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a  cio'  abilitati,  in
base alle direttive impartite dal segretario generale della Giustizia
amministrativa,  mediante  credenziali  basate  su  un   sistema   di
identificazione personale, secondo quanto previsto dall'articolo 14. 
9. Nel caso in cui, a causa del  mancato  funzionamento  del  sistema
informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia  fatto
in  forma  cartacea,  la  segreteria  provvede  ad   estrarre   copia
informatica del  documento  cartaceo  e,  dopo  averne  attestata  la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel SIGA utilizzando l'apposita funzione di caricamento. Nei medesimi
casi di mancato funzionamento del  SIGA,  ove  la  pubblicazione  dei
provvedimenti  giurisdizionali  non  possa  avvenire  con   modalita'
telematiche, la segreteria  vi  procede  con  modalita'  cartacee  e,
successivamente,  procede  all'inserimento   nel   SIGA   utilizzando
l'apposita funzione di caricamento, subito dopo  la  conclusione  del
predetto mancato funzionamento. 
10. L'originale del provvedimento digitale o,  nei  casi  di  cui  al
comma  9,  la  copia  informatica  del  provvedimento  cartaceo  sono
pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.