Art. 6 (Redazione e deposito degli atti digitali - articolo 9 dell'allegato 1) 1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, e' effettuato utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal sito istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili. 2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, si effettua utilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto, scaricabile dal sito istituzionale, in cui deve essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal SIGA al momento del deposito del ricorso introduttivo. 3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nonche' degli altri atti processuali, puo' essere effettuato autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso in cui sia stata conferita una procura congiunta. 4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PadES. 5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PadES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti. 6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi contenuti. Il SIGA prevede funzionalita' per la verifica e l'integrazione delle informazioni da parte del personale di segreteria. 7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto indicato dall'articolo 7. 8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 mb, e' consentito il caricamento diretto attraverso il sito istituzionale (upload), secondo quanto indicato dall'articolo 8. 9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti processuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene con modalita' di cooperazione applicativa secondo quando previsto dalle linee guida per l'interoperabilita' tra sistemi emanate da AgID. 10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dall'allegato 1, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salve ragioni tecniche ostative, la segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento nel SIGA utilizzando l'apposita funzione di caricamento.