(Allegato 2-art. 6)
 
                               Art. 6 
 
(Redazione e deposito degli atti digitali - articolo 9  dell'allegato
                                 1) 
 
1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,  nei
formati di cui all'articolo 12, e' effettuato utilizzando  il  modulo
denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal sito istituzionale,
da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili. 
2. Il deposito degli atti successivi al ricorso  introduttivo  e  dei
relativi allegati, nei formati di cui all'articolo  12,  si  effettua
utilizzando   l'apposito   modulo,   denominato   ModuloDepositoAtto,
scaricabile dal sito istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il
numero di  ricorso  generale  attribuito  dal  SIGA  al  momento  del
deposito del ricorso introduttivo. 
3. Il deposito del ricorso  introduttivo  e  dei  relativi  allegati,
nonche'  degli  altri  atti  processuali,  puo'   essere   effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche  nel  caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta. 
4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono  in  formato
PDF, sottoscritti con firma digitale PadES. 
5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e  2,
compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La  firma
digitale PadES, di cui al comma  4,  si  intende  estesa  a  tutti  i
documenti in essi contenuti. 
6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti nel
sistema informatico che tratta in forma automatica  i  dati  in  essi
contenuti.  Il  SIGA  prevede  funzionalita'  per   la   verifica   e
l'integrazione  delle  informazioni  da  parte   del   personale   di
segreteria. 
7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e  degli
altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto  indicato
dall'articolo 7. 
8. Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile,  per  comprovate  ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal  messaggio  di  cui
all'articolo 7, comma  7,  o  nel  caso  in  cui  la  dimensione  del
documento da depositare superi i 30 mb, e' consentito il  caricamento
diretto attraverso il sito  istituzionale  (upload),  secondo  quanto
indicato dall'articolo 8. 
9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti  processuali
da  parte  dell'Avvocatura  dello  Stato  avviene  con  modalita'  di
cooperazione applicativa secondo quando previsto  dalle  linee  guida
per l'interoperabilita' tra sistemi emanate da AgID. 
10. In tutti i casi in cui, a causa  del  mancato  funzionamento  del
sistema   informatico   o   nelle   ulteriori   ipotesi    consentite
dall'allegato 1, il deposito del  provvedimento  giurisdizionale  sia
eseguito in forma  cartacea,  salve  ragioni  tecniche  ostative,  la
segreteria provvede  ad  estrarre  copia  informatica  del  documento
cartaceo e, dopo averne attestata la  conformita'  all'originale  con
firma  digitale,  procede  all'inserimento   nel   SIGA   utilizzando
l'apposita funzione di caricamento.