(Allegato 2-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
         (Deposito tramite PEC - articolo 9 dell'allegato 1) 
 
1. L'invio tramite PEC dell'atto introduttivo, dei relativi  allegati
e  degli  altri  atti  di  parte  e'  effettuato  dalla  casella  PEC
individuale dell'avvocato  difensore  alla  casella  PEC  della  sede
giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. 
2. L'avvocato  che  utilizza  la  PEC  deve  abilitare  l'opzione  di
«ricevuta completa» sulla propria casella PEC  prima  di  inviare  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 
3. L'avvocato riceve automaticamente: 
a) dal proprio gestore, un messaggio  PEC  di  avvenuta  accettazione
della PEC di deposito, con  indicazione  della  data  e  dell'ora  di
accettazione; 
b) successivamente, dal gestore dell'amministrazione un messaggio  di
avvenuta consegna della PEC di deposito. 
4. Il  SIGA  invia  all'avvocato,  entro  le  ore  24,00  del  giorno
lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta  consegna,
un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione  di  deposito»,
che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo  di  protocollo
assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi  con  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 
5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una  volta  ricevuto
il messaggio di cui al comma 4, il deposito si  considera  effettuato
nel momento in cui e' stata  generata  la  ricevuta  di  accettazione
della PEC, di cui al comma 3, lettera a). 
6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le  indicazioni
sulle  eventuali  anomalie  di  carattere  tecnico  riscontrate   nel
deposito. 
7. Se il deposito non puo' essere elaborato  dal  SIGA  a  causa  del
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a
mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4,  un  messaggio  di
«mancato  deposito»,  attestante  il  mancato   perfezionamento   del
deposito. 
8. L'avvenuta registrazione del deposito puo' essere verificata anche
attraverso l'apposita funzione del portale dell'avvocato. 
9. Nel caso di  messaggi  eccedenti  il  limite  di  capacita'  della
casella di posta  certificata  del  mittente,  il  SIGA  consente  il
frazionamento del deposito del ricorso introduttivo  e  dei  relativi
allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito
l'indice di tutti i  documenti  in  corso  di  deposito,  mentre  nei
successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato. 
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia  fatto  a  mezzo
PEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma  8,
il deposito dei relativi allegati nonche' degli  atti  successivi  al
primo anche tramite upload.