Art. 9 (Deposito degli atti digitali degli ausiliari del giudice e degli atti delle parti - articolo 9 dell'allegato 1) 1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei formati di cui all'articolo 12, con le modalita' descritte dagli articoli 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili dal sito istituzionale, in cui deve essere indicato il numero del ricorso introduttivo. 2. La segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del giudice, le credenziali per accedere alle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono generate automaticamente dal SIGA e associate in modo univoco al provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni. 3. La parte privata, nei casi in cui e' autorizzata a stare in giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui agli articoli 7 e 8. 4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casella PEC, nonche' di firma digitale. Qualora intenda avvalersi della modalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 12.