(Convenzione 190-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1 e  coerentemente  con
lo stesso, ciascun Membro si impegna ad adottare leggi e  regolamenti
che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del
lavoro, inclusi violenza e molestie di genere.