Articolo 8 Ciascun Membro dovra' assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso: a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorita' pubbliche con riferimento ai lavoratori dell'economia informale; b) l'identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche' attraverso altre modalita', dei settori o delle professioni e delle modalita' di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente piu' esposti alla violenza e alle molestie; c) l'adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.