(Convenzione 190-art. 8)
                             Articolo 8 
 
    Ciascun Membro dovra' assumere misure adeguate atte  a  prevenire
la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso: 
      a) il riconoscimento del  ruolo  determinante  delle  autorita'
pubbliche con riferimento ai lavoratori dell'economia informale; 
      b) l'identificazione, in consultazione  con  le  organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche' attraverso
altre modalita', dei settori o delle professioni e delle modalita' di
lavoro in cui i lavoratori e  altri  soggetti  interessati  risultino
maggiormente piu' esposti alla violenza e alle molestie; 
      c)  l'adozione  di  misure  che  garantiscano  una   protezione
efficace di tali soggetti.